la seguente legge: Art. 1. Oggetto della subdelega 1. E' estesa alle opere indicate nell'art.1- bis della legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, come modificata con legge regionale 19 novembre 1982, n. 44, la subdelega ai Comuni della funzione amministrativa di espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" cosi' come modificato dall'art.12 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito con modificazioni nella legge 13 marzo 1988, n. 68, spettante alla regione quale amministrazione preposta alla tutela del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni.