la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Oggetto della subdelega
 
  1.  E'  estesa  alle  opere  indicate  nell'art.1-  bis della legge
regionale 18 marzo 1980, n. 15, come modificata con  legge  regionale
19  novembre  1982,  n.  44,  la  subdelega  ai Comuni della funzione
amministrativa di espressione del parere di  cui  all'art.  32  della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47  "Norme  in  materia  di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero  e  sanatoria
delle  opere  edilizie" cosi' come modificato dall'art.12 del decreto
legge 12 gennaio 1988, n. 2 convertito con modificazioni nella  legge
13  marzo  1988,  n. 68, spettante alla regione quale amministrazione
preposta alla tutela del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n.
1497 e successive modificazioni.